Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 27/12/2006 n. 296

a) all'articolo 86, dopo il comma 3, é inserito il seguente: "3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro é determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione";

b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) é abrogata;

c) all'articolo 87, al comma 4, le parole: "In relazione a servizi e forniture," sono soppresse;

d) all'articolo 87, dopo il comma 4, é inserito il seguente: "4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa". 910. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea é sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:";

b) é aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". 911. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, é sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro é obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti". 912. L'offerente di cui al comma 908 può essere anche un'associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. 913. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste. 914. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio é assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi. 915. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decretolegge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera

c), della legge 23 dicembre 1999 n. 488, relativi all'anno 2006, é autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007. 916. Il 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, deve essere destinato per la realizzazione e il completamento di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e servizi sono già previsti dai piani regionali trasporti. 917. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decretolegge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 4°, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera

b), della legge 23 dicembre 1999 n. 488, relativi all'anno 2006, é autorizzata un'ulteriore spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2007 918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, nonché, ove si individuino misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, é assegnata la somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 4, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L'efficacia delle modalità di utilizzazione di tale fondo é comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla autorizzazione della Commissione europea. 919. A carico del fondo di cui al comma 918 é prelevato l'importo di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalità per la fruizione di dette agevolazioni. 920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno 2006, ai sensi del comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, é prelevato l'importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per essere destinato alla misura prevista all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va- riazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 921. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, é stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986 n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza é autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme già stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi. 922. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al completamento di progetti informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture, già previsti nell'ambito del Piano triennale per l'informatica 2007-2009 é autorizzata la spesa di euro 8.500.000 per l'anno 2007 e di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero. 923. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, é stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello stesso

articolo 80, comma 8. 924. E autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. 925. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il "Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno", le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia Spa (Infratel Italia) di cui all'articolo 7 del decretolegge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 926. Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il CIPE, con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la realizzazione delle finalità di cui al comma 925. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 sono diminuite di 50 milioni di euro. 927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, é istituito presso il Ministero delle comunicazioni il "Fondo per il passaggio al digitale" per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;

b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;

c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;

d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;

e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale. 928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi. 929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 é autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 930. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative pre- viste dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo. 931. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. 932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001 n. 84, sono unificati in un unico fondo. 933. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981 n. 394, e successive modificazioni, é inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 può essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo". 934. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990 n. 100, e successive modificazioni, le parole: "per le finalità di cui alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano". 935. All'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981 n. 394, e successive modificazioni, é aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turisticoalberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera". 936. Per le finalità di cui al comma 61 dell' articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy" é incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, é destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo. 937. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche

 

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